La Legge 104/92

La legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 è una legge fondamentale per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Soggetti a cui si applica la legge. Nell’art. 3 si definiscono i soggetti a cui si rivolge la legge: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Questa definizione non pone dubbi sul fatto che anche la Talassemia, trattandosi di una minorazione fisica progressiva, causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa, rientri nella definizione di legge.

Ma sempre l’art. 3 comma 3 da un’ulteriore definizione di handicap grave, sottolineando la necessità di assistenza continuativa e permanente. Questo comma pone spesso dubbi sull’applicazione di handicap grave ai soggetti talassemici, non sul fatto che si tratta di una minorazione singola o plurima, ma per il concetto di necessità continua di assistenza.
Per questi motivi, l’interpretazioni applicative, effettuate dalle commissioni mediche, spesso non sono omogenee.

Tuttavia l’art. 33 comma 6, chiarisce meglio il concetto di handicap grave: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3…”.
Quindi il legislatore ha incluso soggetti maggiorenni lavoratori che assistono se stessi per lo svolgimento delle loro cure continuative. Nel caso di soggetti talassemici, il notevole impegno per le cure, rende difficoltoso un normale rapporto di lavoro dipendente in assenza di agevolazioni previste proprio per l’assistenza. Quindi la legge 104/92 riveste un ruolo molto importante per l’integrazione nel lavoro e nella società.

Il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 (anche quelle contemplate dall’art.33) quindi, non sono sempre collegate direttamente al grado d’invalidità, per il fatto che la legge 104/92 art. 4 stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia del disabile.

Art. 33 permessi retribuiti

– Lavoratori portatori di handicap
– Genitori di figli minorenni
– Genitori di figli minorenni entrambi lavoratori
– Genitori, parenti o affini (entro il 3°grado) delle persone con handicap maggiorenni
– Nucleo familiare con uno dei genitori lavoratore autonomo

Si veda in particolare, l’applicazione dell’art.33 della legge 104/92 (permessi retribuiti a favore di lavoratori disabili in stato di gravità o familiari di persone handicappate cui prestano assistenza).

Lavoratori portatori di handicap

Il comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità (comma 1 art.4 legge 104/92), possa usufruire alternativamente (art.19 lettera c della legge 53/2000), di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. Ricordiamo che, è possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda dell’esigenza del lavoratore. Cambiamento che, in linea di massima, potrà avvenire da un mese all’altro. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a part-time verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso sono ridotti proporzionalmente.

IMPORTANTE:
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 anche frazionandoli in permessi orari.
L’INPS con circolare n. 15995 del 18/06/2007 e con la circolare n. 16866 del 28/06/2007 ha premesso che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.

Genitori di figli minorenni

Il comma 1 dell’art.33, stabilisce “la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’artico 4 comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo d’astensione facoltativa dal lavoro purché non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati”
Il comma 2 dello stesso articolo concede la possibilità ai genitori di bambino disabile di usufruire, in alternativa all’astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliere (sempre ché l’orario di lavoro sia superiore alle 6 ore giornaliere, un’ora in caso contrario).

La legge 53/2000 art. 20 ha modificato l’art. 33 della legge 104/92.

Estende il diritto all’astensione facoltativa o alle due ore giornaliere, anche quando l’altro genitore non ha diritto a tali benefici (ad esempio se casalinga/o, non svolge un’attività, disoccupato o lavoratore autonomo). Naturalmente, dato che l’art. 33 commi 1 e 2 concedono le agevolazioni ai genitori di disabili minori, i permessi orari in alternativa all’astensione facoltativa sono concessi sino al compimento del terzo anno d’età del bambino, mentre i tre giorni mensili sono concessi sino al compimento del diciottesimo anno d’età.

Genitori di figli minorenni entrambi lavoratori

Nel caso in cui, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi (orari o mensili) continuano a spettare ad entrambi ma non con fruizione contemporanea. Possono quindi, essere utilizzati, alternativamente, dai due coniugi.

Genitori, parenti o affini (entro il 3° grado) delle persone con handicap maggiorenni

Il comma 3 dell’art. 33 , così come modificato dalla legge 53/2000 – art. 20, concede la possibilità, al lavoratore che assiste un disabile, in situazione di gravità, di usufruire di tre giorni di permesso ogni mese (per lavoratori occupati a tempo pieno). Dette agevolazioni spettano anche nel caso in cui il disabile assistito non sia convivente. La condizione indispensabile è che l’assistenza sia continua ed esclusiva. Anche nel caso di genitori e parenti di disabili maggiorenni valgono le stesse modalità (diritto ad essere occupato presso una sede o stabilimento vicino al domicilio del disabile da assistere, diritto, trasferimento solo in caso di consenso da parte del lavoratore che usufruisce dei permessi, ecc – comma 5).

Si deve precisare, infine, che in caso di convivenza con la persona da assistere, la concessione dei permessi è subordinata all’inesistenza nel nucleo familiare , di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona disabile, questo alla luce dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato con suo parere n° 784 del 1995. Le circolari INPS 80/95 , successivamente la circolare 37/99, infine con delibera del Comitato amministratore, sono elencati una serie di casi in cui il lavoratore vienericonosciuto unico soggetto in grado di prestare assistenza nonostante la presenza, nel nucleo familiare, di persona non lavoratore.

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